13 febbraio 2013

Cassazione: Sesso anale violento non giustifica l'annullamento del matrimonio

Essere costretti a diversi rapporti anali non desiderati non è una
condizione valida per chiedere l'annuallemento del matriomnio.
Confermata la decisione della Corte d'Appello di Ancona


Essere costretti ad avere rapporti sessuali contronatura non è una
ragione valida per chiedere, ed ottenere, l'annullamento del matrimonio.
Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione civile della
Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Ancona,
che aveva rigettato la domanda, avanzata da una donna, di annullamento
del suo matrimonio, perchè costretta con violenza e prevaricazione da
parte del coniuge ad avere continuamente rapporti anali, con "sporadiche
copule naturali".

Tendenze sconosciute - La donna, chiedeva che le nozze fossero
dichiarate nulle, sulla base dell'articolo 122 del Codice Civile,
sottolineando di non aver avuto, con il marito, una "vita sessuale
comune" prima del matrimonio, e che, se avesse conosciuto le "tendenze
sessuali" di lui in precedenza, avrebbe rifiutato ogni ipotesi di nozze.
La Corte d'Appello di Ancona aveva però detto no all'annullamento,
sostenendo che non fosse stata provata una "forma di devianza" nel
comportamento dell'uomo, e la Suprema Corte ha condiviso tali conclusioni.

Normale vita sessuale... - "L'anomalia o deviazione - si legge nella
sentenza numero 3407 depositata martedì 12 febbraio - deve costituire un
impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita
sessuale". La Giurisprudenza, ad esempio, in relazione all'annullamento
di un matrimonio, ha sottoposto a "revisione critica", ricordano gli
alti giudici, anche l'ipotesi della 'impotentia generandi', in relazione
alla "possibilità di ricorrere a terapie o a tecniche di procreazione
medicalmente assistita", mentre sono state riconosciute come
"oggettivamente rilevanti", ai fini dell'annullamento, la "condizione di
'impotentia coeundi' permanente al coniuge o il suo transessualismo".

Nessuna anomalia - Nel caso in esame, si legge ancora nella sentenza, i
giudici del merito non hanno riscontrato l'esistenza, nel marito, di una
"anomalia o deviazione sessuale", ritenendo che alla base
dell'impedimento di una normale vita sessuale tra i coniugi vi fosse
"non una sua particolare fisionomia sessuale, ma la sua incapacità
psicologica - sottolineano gli Ermellini - di concepire i rapporti
sessuali con la moglie in termini di condivisione del piacere erotico e
della affettività".

Niente annullamento - Secondo la Cassazione, "l'impossibilità di
pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il
presupposto di una vita sessuale condivisa", non rientra nelle ipotesi
per cui si può chiedere l'annullamento di un matrimonio, ma può avere,
invece, "piena rilevanza nella constatazione della insostenibilità del
vincolo coniugale e nel giustificare non solo la richiesta del suo
scioglimento, ma anche della addebitabilità della separazione", così
come può avere rilievo "nell'accertamento della responsabilità penale e
civile del coniuge - conclude la Suprema Corte - che si è reso
responsabile di un comportamento lesivo della dignità, della integrità
fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner".

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